SCUOLA – Obbligo vaccinale, Anief: il personale in malattia non può essere sospeso
La posizione di Anief trova conferma in un precedente orientamento applicativo dell’ARAN per caso analogo. Con l’orientamento RAL558 l’Agenzia ha sottoposto al Tavolo di coordinamento giuridico operante presso la stessa Agenzia, che ritiene come si debba distinguere tra applicazione della sanzione (notifica al lavoratore della decisione disciplinare adottata nei suoi confronti), nel nostro caso trattasi di provvedimento non sanzionatorio, e materiale esecuzione della stessa
Il datore di lavoro non può quindi applicare la sospensione dal servizio a personale assente per malattia. Se il dipendente è assente per malattia al momento della comunicazione della sospensione, per lo stesso principio della provenienza, il datore di lavoro dovrà attendere il rientro in servizio per la comunicazione dei giorni di esecuzione della sospensione.
Per il lavoratore in malattia che dovesse ricevere lettera di invito a regolarizzare entro i 5 giorni previsti dal D.L. 172/2021, onde evitare che possa incorrere erroneamente in sospensione, abbiamo predisposto una lettera di risposta all’invito da far pervenire entro i 5 giorni dall’eventuale invito.
Per richiedere la lettera di risposta basta scrivere a obbligovaccinale@anief.net o contatta la sede territoriale Anief a te più vicina.
Solo al rientro il lavoratore in malattia dovrà quindi comunicare, produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Diverse sono le segnalazioni che continuano a pervenirci in merito a provvedimenti di sospensione di personale non in servizio per malattia o addirittura assente in congedo biennale straordinario per assistenza a familiare disabile.
Segnalaci i provvedimenti di sospensione in contrasto con quanto previsto dal DL 172/2021 tramite l’indirizzo e-mail sospensione.servizio@anief.net o contattando la sede territoriale Anief a te più vicina.